Per contrarre matrimonio, civile o religioso (di rito cattolico o di altro rito riconosciuto dallo Stato italiano) è necessario richiedere le pubblicazioni di matrimonio.
Il fine dell’istituto della pubblicazione di matrimonio è quello di effettuare un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per il matrimonio, in modo tale che il momento della celebrazione possa svolgersi senza problemi e con la certezza della validità del matrimonio stesso.
Per contrarre matrimonio:
- i richiedenti devono aver compiuto 18 anni al momento della richiesta di pubblicazione. Possono essere ammessi al matrimonio anche coloro che hanno compiuto i 16 anni previa autorizzazione del Tribunale dei minorenni;
- non deve sussistere interdizione per infermità di mente;
- i richiedenti non devono essere vincolati da un precedente matrimonio valido agli effetti civili;
- non devono sussistere rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione;
- non deve esserci condanna per omicidio, anche solo tentato, sul coniuge dell’altra persona;
- non può contrarre matrimonio la donna se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
La richiesta della pubblicazione deve essere resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza da entrambi i nubendi (chi sta per sposarsi) personalmente o da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata.
Se i nubendi sono residenti in Comuni diversi, la richiesta può essere presentata indifferentemente in uno dei Comuni di residenza dei futuri sposi.
L'Ufficiale di Stato Civile forma il verbale di pubblicazione di matrimonio una volta acquisita tutta la documentazione utile.