Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione - 1.  ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi ((prestazioni   professionali)) e   forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ((nonché' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti' ((nonché' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

 


Ultimo aggiornamento

Wed May 14 15:35:52 CEST 2025

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