Art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013

Obblighi  di   pubblicazione   concernenti  l'organizzazione   delle pubbliche amministrazioni

Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e  aggiornano   le informazioni  e  i  dati  concernenti  la   propria organizzazione, corredati  dai  documenti  anche  normativi  di  riferimento.   Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: 

a) agli  organi  di  indirizzo  politico  e  di  amministrazione  e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; 

b) all'articolazione degli uffici, le competenze ((...)) di ciascun ufficio, anche di livello  dirigenziale  non  generale,  i  nomi  dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; 

c) all'illustrazione in forma semplificata,  ai  fini  della  piena accessibilita'  e  comprensibilita' dei  dati,  dell'organizzazione dell'amministrazione,  mediante    l'organigramma    o    analoghe rappresentazioni grafiche; 

d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta elettronica  istituzionali  e  delle  caselle  di  posta  elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.


Art. 14, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f), d.lgs. n. 33/2013

Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di   incarichi politici, di amministrazione, di direzio-ne o di governo e i  titolari di incarichi dirigenziali.

Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se  non di carattere elettivo, di livello  statale  regionale  e locale,  lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i  seguenti  documenti ed info-rmazioni: 

a) l'atto di nomina o di  proclamazione,  con  l'indicazione  della durata dell'incarico o del man-dato elettivo; 

b) il curriculum; 

c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

d) i dati relativi all'assunzione di  altre  cariche,  presso  enti pubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi  a  qualsiasi titolo corrisposti; 

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2,  della  legge  5  luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e  dichiarazioni  di cui  agli articoli 3 e 4 della medesima legge,  come  modificata  dal  presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge  non  separato  e  ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  consentano.  Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni  di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi  dal  titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.


Art. 2, c. 1, punto 1, 2, 3 L. n. 441/1982

Entro tre mesi  dalla  proclamazione  i  membri  del  Senato  della Repubblica ed i membri  della  Camera  dei deputati  sono  tenuti  a depositare  presso  l'ufficio   di   presidenza della   Camera  di appartenenza:

  1. una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su  beni  mobili  iscritti  in  pubblici  registri;  le azioni  di società; le quote  di  partecipazione  a  società;  l'esercizio  di funzioni  di  amministratore  o   di   sindaco di   societaà,   con l'apposizione  della  formula  "sul  mio   onore   affermo   che   la dichiarazione corrisponde al vero";
  2. copia  dell'ultima   dichiarazione   dei  redditi  soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
  3. una  dichiarazione  concernente  le  spese  sostenute  e   le obbligazioni   assunte   per   la  propaganda elettorale    ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di  materiali  e  di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal  partito o dalla formazione politica della cui lista hanno  fatto  parte, con l'apposizione  della  formula  "sul  mio   onore  affermo   che  la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate  le  copie  delle  dichiarazioni  di  cui  al  terzo   comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659,  relative  agli eventuali contributi ricevuti. Gli adempimenti indicati nei numeri 1  e 2  del  comma  precedente concernono anche la situazione patrimoniale e  la  dichiarazione  dei redditi ((del coniuge non separato, nonchè dei figli e  dei  parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono)). I  senatori  di  diritto,   ai   sensi dell'articolo   59   della Costituzione, ed i senatori  nominati  ai  sensi  del  secondo  comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a  depositare  presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le  dichiarazioni di  cui  ai  numeri  1  e  2  del  primo  comma,  entro   tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio  di  Presidente  della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

Art. 3, L. n. 441/1982

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della  dichiarazione  dei  redditi  soggetti  all'imposta sui redditi delle  persone  fisiche,  i  soggetti  indicati  nell'articolo 2 sono tenuti  a  depositare un'attestazione con-cernente le variazioni della situazione  patri-moniale  di  cui  al  numero  1  del primo comma del medesimo  articolo  2  intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione  dei  red-diti. A tale adempimento annuale si ap-plica il penultimo comma dell'articolo 2.


Allegati

Ultimo aggiornamento

Tue May 13 16:09:04 CEST 2025

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