Art. 14, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f), D.Lgs. n. 33/2013

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se  non di carattere elettivo, di livello  statale  regionale  e  locale,  lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i  seguenti  documenti ed informazioni: 

a) l'atto di nomina o di  proclamazione,  con  l'indicazione  della durata dell'incarico o del mandato elettivo; 

b) il curriculum; 

c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

d) i dati relativi all'assunzione di  altre  cariche,  presso  enti pubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo corrisposti; 

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2,  della  legge  5  luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e  dichiarazioni  di  cui  agli articoli 3 e 4 della medesima legge,  come  modificata  dal  presente decreto, limitatamente al soggetto, al  coniuge  non  separato  e  ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  consentano.  Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni  di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi  dal  titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 


Art. 2, c. 1, punti 1, 2, 3, L. n. 441/1982

Entro tre mesi dalla proclamazione  i  membri  del  Senato  della Repubblica ed i membri  della  Camera  dei  deputati  sono  tenuti  a depositare  presso  l'ufficio   di   presidenza   della   Camera   di appartenenza: 

una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili  iscritti  in  pubblici  registri;  le  azioni  di società; le quote  di  partecipazione  a  società;  l'esercizio  di funzioni  di  amministratore  o   di   sindaco   di   società,   con l'apposizione  della  formula  "sul  mio   onore  affermo   che   la dichiarazione corrisponde al vero"; 
copia  dell'ultima   dichiarazione   dei   redditi   soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; 
una  dichiarazione  concernente  le  spese  sostenute  e   le obbligazioni   assunte   per   la propaganda   elettorale    ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di  materiali  e  di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal  partito o dalla formazione politica della cui lista hanno  fatto  parte,  con l'apposizione  della  formula  "sul  mio   onore   affermo   che  la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni  di  cui  al  terzo   comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659,  relative  agli eventuali contributi ricevuti. 
Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma  precedente concernono anche la situazione patrimoniale e  la  dichiarazione  dei redditi ((del coniuge non separato, nonche' dei figli e  dei  parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono)). 

I senatori  di  diritto,   ai   sensi   dell'articolo   59   della Costituzione, ed i senatori  nominati  ai  sensi  del  secondo  comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a  depositare  presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le  dichiarazioni di  cui  ai  numeri  1  e  2  del  primo  comma,  entro   tre  mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio  di  Presidente  della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.


Art. 3, L. n. 441/1982

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della  dichiarazione  dei  redditi  soggetti  all'imposta sui redditi delle  persone  fisiche,  i  soggetti  indicati  nell'articolo 2 sono tenuti  a  depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione  patrimoniale  di  cui  al  numero  1  del primo comma del medesimo  articolo  2  intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione  dei  redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.


Ultimo aggiornamento

Tue May 13 16:16:33 CEST 2025

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