Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale.

Fermo  restando  quanto  previsto  per  le  pubblicazioni  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11  dicembre 1984, n. 839, e dalle relative  norme  di  attuazione,  le  pubbliche amministrazioni  pubblicano  sui   propri   siti   istituzionali   i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate  nella  banca   dati   «Normattiva»   che   ne   regolano l'istituzione,  l'organizzazione   e   l'attivita'.   Sono   altresi' pubblicati le direttive, le circolari, i programmi  e  le  istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto ((, previsto dalla  legge  o comunque adottato,)) che dispone in  generale  sulla  organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le  riguardano  o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse,  ivi  compresi  i codici di condotta ((, le misure  integrative  di  prevenzione  della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma  2-bis,  della legge   n.   190   del   2012,   i   documenti  di    programmazione strategico-gestionale e gli  atti  degli  organismi  indipendenti  di valutazione)). 


Ultimo aggiornamento

Tue May 13 15:35:46 CEST 2025

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