Art. 55, c. 2, D.lgs. n. 165/2001
Potere di organizzazione
Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro ((nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici)) sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ((fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione,)) ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9.