Art. 31, D.Lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati  relativi  ai  controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione. -  ((1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  gli  atti   degli organismi  indipendenti  di  valutazione  o  nuclei  di  valutazione, procedendo  all'indicazione  in  forma  anonima  dei  dati  personali eventualmente  presenti.  Pubblicano,  inoltre,  la  relazione  degli organi  di  revisione  amministrativa  e  contabile  al  bilancio  di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche' non  recepiti della Corte dei  conti  riguardanti  l'organizzazione  e  l'attivita' delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.)) .


Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Ultimo aggiornamento

Wed May 14 15:27:33 CEST 2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri