Elenco tabellare dei bandi

Art. 1, c. 32, L. n. 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  corruzione  dell’illegalità nella pubblica amministrazione - 32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le  stazioni  appaltanti  sono  in  ogni  caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:  la  struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati  a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione;  i tempi di completamento dell'opera, servizio  o  fornitura;  l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute  altresì  a trasmettere le predette informazioni ogni semestre  alla  commissione di  cui  al  comma  2.  Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono  pubblicate  in tabelle  riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un  formato digitale standard aperto che consenta di  analizzare  e  rielaborare, anche a fini  statistici,  i  dati  informatici.  Le  amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni  all’Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture, che le pubblica nel proprio  sito  web  in  una  sezione  liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla  tipologia di stazione appaltante  e  per  regione.  L’Autorità  individua  con propria  deliberazione  le  informazioni  rilevanti  e  le   relative modalità di trasmissione.  Entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno, l’Autorità per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte  dei  conti  l'elenco  delle amministrazioni che hanno omesso  di  trasmettere  e  pubblicare,  in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica  l'articolo  6,  comma  11,  del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (2)


Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti  pubblici  di lavori, servizi e forniture - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis  e  fermi restando  gli  obblighi   di   pubblicità   legale,   le   pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo  1,  comma  32,  della  legge  6 novembre 2012, n. 190;  


Ultimo aggiornamento

Wed May 14 09:53:25 CEST 2025

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