Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i  contratti  pubblici  di lavori, servizi e forniture - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis  e  fermi restando  gli  obblighi   di   pubblicità   legale,   le   pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:   b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione  ai  sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.





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Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 - Principi in materia di trasparenza - 1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere,  servizi e forniture, nonche' alle procedure per l'affidamento e  l'esecuzione di appalti  pubblici  di  servizi,  forniture,  lavori  e  opere,  di concorsi  pubblici  di  progettazione,  di  concorsi  di  idee  e  di concessioni,  compresi  quelli  tra  enti  nell'ambito  del   settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione  della  commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove  non  considerati riservati  ai  sensi  dell'articolo  53  ovvero  secretati  ai  sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul  profilo del committente, nella  sezione  "Amministrazione  trasparente",  con l'applicazione delle disposizioni di cui al  decreto  legislativo  14 marzo 2013, n. 33. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N.  32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55.  PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.L.  18  APRILE  2019,   N.   32,   CONVERTITO   CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55. PERIODO  SOPPRESSO  DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.  14 GIUGNO 2019, N. 55. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 APRILE  2017,  N. 56. Nella stessa sezione sono  pubblicati  anche  i  resoconti  della gestione finanziaria dei contratti al termine della  loro  esecuzione con le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo  2013,  n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione  sul  profilo  del  committente. Fatti salvi gli atti a cui si  applica  l'articolo  73,  comma  5,  i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della  pubblicazione decorrono   dalla   data   di   pubblicazione   sul    profilo    del committente.(12)


Ultimo aggiornamento

Wed May 14 14:49:42 CEST 2025

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