Art. 1, c. 14, Legge n. 190/2012

In caso di ripetute  violazioni  delle  misure  di  prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma  7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del  decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni, nonche', per omesso controllo,  sul  piano  disciplinare,  salvo  che provi di avere comunicato agli uffici le  misure  da  adottare  e  le relative modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.  La violazione,  da  parte  dei  dipendenti  dell'amministrazione,  delle misure  di  prevenzione  previste  dal  Piano  costituisce   illecito disciplinare. Entro  il  15  dicembre  di  ogni  anno,  il  dirigente individuato ai sensi del comma  7  del  presente  articolo  trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo  di  indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita' svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei  casi  in cui  l'organo  di  indirizzo  lo  richieda  o  qualora  il  dirigente responsabile   lo   ritenga  opportuno,    quest'ultimo    riferisce sull'attivita'. 


Ultimo aggiornamento

Wed May 14 15:54:18 CEST 2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri